1 The provisions governing mandates and payment instructions are applicable to letters of credit in which the principal instructs the addressee to pay a specified person the sums requested by the latter, whether or not a maximum amount is stipulated.
2 Where the letter of credit does not stipulate a maximum amount and obviously disproportionate amounts are requested, the addressee must notify the principal and withhold payment pending further instructions.
3 The instruction conveyed by means of a letter of credit is deemed to have been accepted only where acceptance of a specified amount has been declared.
1 La lettera di credito, con la quale viene incaricato il destinatario, con o senza fissazione d’un limite massimo, di pagare ad una determinata persona le somme da essa richieste, soggiace alle regole che valgono pel mandato e per l’assegno.
2 Se non fu fissato un massimo, il destinatario, ove siano fatte delle domande evidentemente non conformi alla posizione degli interessati, deve avvisarne l’accreditante e sospenderne il pagamento, finché non abbia avuto sue istruzioni.
3 Il mandato contenuto nella lettera di credito non si considera accettato, se non quando l’accettazione indichi espressamente una somma determinata.
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