220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 406a A. Definition and applicable law

1 A person accepting a mandate to broker a marriage or partnership undertakes, in exchange for remuneration, to introduce the mandator to persons who are potential spouses or long-term partners.

2 The provisions governing simple mandates are applicable by way of supplement to marriage or partnership brokerage mandates.

Art. 406a A. Definizione e diritto applicabile

1 Con l’accettazione di un mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner il mandatario si obbliga, contro rimunerazione, a presentare delle persone al mandante in vista di concludere un matrimonio o di allacciare una durevole relazione di coppia.

2 Le norme del mandato propriamente detto sono applicabili a titolo suppletivo al mandato di mediazione matrimoniale o di ricerca di partner.

 

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