220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 386 VI. Collected and separate editions

1 The right to publish different works by the same author separately does not entail the right to publish them together in collected edition.

2 Similarly, the right to publish the complete works of an author or all of his works in a given genre does not give the publisher the right to publish the individual works separately.

Art. 386 VI. Edizione completa e di singole opere

1 Il diritto di pubblicare separatamente più opere distinte dello stesso autore non autorizza l’editore a pubblicare una edizione completa di queste opere.

2 Parimente il diritto di pubblicare l’edizione completa, sia di tutte le opere, sia d’un intera classe di opere di uno stesso autore, non autorizza l’editore a pubblicare edizioni speciali delle singole opere.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.