1 Where the contractor dies or becomes incapable of finishing the work through no fault of his own, the work contract becomes void if it was concluded in view of the personal attributes of the contractor.
2 The customer is obliged to accept and pay for work already done to the extent it is of use to him.
1 Colla morte dell’appaltatore, o quando questi diventi incapace senza sua colpa al compimento dell’opera, si estingue il contratto di appalto, purché questo sia stato conchiuso con riguardo alle qualità personali dell’appaltatore.
2 Il committente è tenuto ad accettare la parte di lavoro già eseguita ove la medesima possa essergli utile, e a pagarne il prezzo proporzionale.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.