220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 360a 1. Requirements

1 Where the wages that are customary for a geographical area, occupation or industry are repeatedly and unfairly undercut within a particular occupation or economic sector and there is no collective employment contract laying down a minimum wage that may be declared universally binding, on application by the tripartite commission as defined in Article 360b, the competent authority may issue a fixed-term standard employment contract providing for a minimum wage varied by region and, where applicable, by locality in order to combat or prevent abusive practices.

2 The minimum wage must not conflict with the public interest or prejudice the legitimate interests of other economic sectors or sections of the population. It must have due regard to the minority interests of the economic sectors or occupations concerned that stem from regional and business diversity.

3 In the case of repeated infringements of the provisions on the minimum wage in a standard employment contract in accordance with paragraph 1 or if there is evidence that no longer using the standard employment contract may lead to further abusive practices in terms of paragraph 1, at the request of the tripartite commission, the competent authority may extend the standard employment contract for a limited period.215

214 Inserted by Annex No 2 to the FA of 8 Oct. 1999 on Workers posted to Switzerland, in force since 1 June 2004 (AS 2003 1370; BBl 1999 6128).

215 Inserted by No II of the FA of 30 Sept. 2016, in force since 1 April 2017 (AS 2017 2077; BBl 2015 5845).

Art. 360b 2. Commissioni tripartite

1 La Confederazione e ogni Cantone istituiscono una Commissione tripartita, che si compone di un numero uguale di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di rappresentanti dello Stato

2 Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno il diritto di presentare proposte in merito alla designazione dei loro rappresentanti ai sensi del capoverso 1.

3 Le Commissioni osservano la situazione sul mercato del lavoro. Se riscontrano abusi ai sensi dell’articolo 360a capoverso 1, ricercano di norma un’intesa diretta con i datori di lavoro interessati. Qualora tale intesa non venga raggiunta entro il termine di due mesi, esse propongono all’autorità competente di stabilire un contratto normale di lavoro che preveda salari minimi per i rami o le professioni interessati.

4 Se la situazione sul mercato del lavoro nei rami considerati muta, la Commissione tripartita chiede all’autorità competente di modificare o abrogare il contratto normale di lavoro.

5 Per adempiere i compiti loro affidati, le Commissioni tripartite hanno il diritto di ottenere informazioni dalle aziende e di consultare tutti i documenti necessari all’esecuzione dell’inchiesta. In caso di contestazione decide in merito l’autorità competente designata dalla Confederazione o dal Cantone.

6 Se necessario per l’esecuzione delle loro inchieste, le Commissioni tripartite che ne fanno domanda ricevono dall’Ufficio federale di statistica i dati personali contenuti in contratti collettivi di impresa.214

213 Introdotto dall’all. n. 2 della LF dell’8 ott. 1999 sui lavoratori distaccati in Svizzera, in vigore dal 1° giu. 2003 (RU 2003 1370; FF 1999 5092).

214 Introdotto dall’art. 2 n. 2 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero, mediante revisione delle misure collaterali, il Prot. concluso con la CE e i suoi Stati membri relativo all’estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE, in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 5203 5863).

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.