220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 358 III. Relationship to mandatory law

The mandatory law of the Confederation and the cantons takes precedence over the collective employment contract; however, other provisions may be agreed to the benefit of employees provided they do not conflict with mandatory law.

Art. 359 I. Definizione e contenuto

1 Mediante il contratto normale di lavoro si stabiliscono disposizioni circa la stipulazione, il contenuto e la fine per singole specie di rapporti di lavoro.

2 Per i lavoratori agricoli e delle economie domestiche private, i Cantoni sono tenuti a stabilire dei contratti normali di lavoro, i quali devono disciplinare segnatamente la durata del lavoro e del riposo, nonché le condizioni di lavoro delle donne e dei giovani.

3 L’articolo 358 si applica per analogia anche al contratto normale di lavoro.

 

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