220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 349d 3. Expenses

1 Where the commercial traveller works for several employers at the same time and there is no written agreement stipulating how expenses are to be divided, each employer must reimburse an equal share.

2 Any agreement stipulating that the fixed salary component or commission includes reimbursement of all or part of the expenses is void.

Art. 349d 3. Spese

1 Se il commesso viaggiatore lavora contemporaneamente per conto di più datori di lavoro e la ripartizione delle spese non è regolata per scritto, ciascun datore di lavoro è tenuto a rimborsare una quota eguale di spese.

2 Accordi secondo i quali il rimborso delle spese è compreso, in tutto o in parte, nello stipendio fisso o nella provvigione sono nulli.

 

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