220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 349 1. Area of activity

1 Where a particular area or clientele is allocated to the commercial traveller, it is deemed to have been allocated to him exclusively unless otherwise agreed in writing; however, the employer remains authorised to enter into transactions personally within the area or clientele allocated to the commercial traveller.

2 The employer may unilaterally vary the contractually stipulated area or clientele where legitimate reasons require such variation before expiry of the notice to terminate the contract; however, where this is the case, the commercial traveller is entitled to compensation and has good cause for termination of the employment relationship.

Art. 349 1. Raggio d’attività

1 Quando una zona od una cerchia di clientela sono assegnate al commesso viaggiatore, questi ne ha l’esclusività, a meno che un accordo scritto non disponga diversamente; tuttavia, il datore di lavoro conserva la facoltà di concludere personalmente affari con clienti della zona o della cerchia assegnate al commesso viaggiatore.

2 Il datore di lavoro può modificare unilateralmente le disposizioni contrattuali relative alla zona o alla cerchia di clientela, se un giusto motivo lo richiede, prima del termine di risoluzione del contratto; restano in tal caso riservati il diritto del commesso viaggiatore ad un’indennità nonché quello di recedere immediatamente dal rapporto d’impiego per cause gravi.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.