220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 347a 2. Conclusion and content

1 The employment relationship is defined by written contract which stipulates in particular:

a.
the duration and termination of the employment relationship;
b.
the commercial traveller’s authority;
c.
the remuneration and reimbursement of expenses;
d.
the applicable law and the forum, where one of the parties is resident abroad.

2 In the absence of a written contract, the matters specified in the previous paragraph are determined by statutory provision and customary working conditions.

3 An oral agreement is valid only with regard to the commencement of service, the nature and location of the commercial travel and other terms that do not contradict the statutory provisions or the written contract.

Art. 347a 2. Formazione e contenuto

1 Il contratto deve essere concluso per scritto e disciplinare segnatamente:

a.
la durata e la fine del rapporto d’impiego;
b.
i poteri conferiti al commesso viaggiatore;
c.
la rimunerazione ed il rimborso delle spese;
d.
il diritto applicabile ed il foro, quando una delle parti è domiciliata all’estero.

2 In quanto il rapporto d’impiego non è disciplinato da un contratto scritto, i punti elencati nel precedente capoverso sono retti dalle disposizioni legali e, inoltre, dalle condizioni usuali d’impiego.

3 Possono essere oggetto d’una semplice intesa verbale solamente la fissazione dell’inizio dell’impiego, la determinazione del genere e del raggio d’attività, nonché altre clausole non contrarie alle disposizioni della legge e del contratto scritto.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.