220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 346 1. Early termination

1 During the probation period, the apprenticeship relationship may be terminated at any time by giving seven days’ notice.

2 The apprenticeship relationship may be terminated with immediate effect for good cause within the meaning of Article 337, and in particular where:

a.
the specialist supervising the training lacks the professional skills or personal qualities required to train the apprentice;
b.
the apprentice does not have the physical or intellectual aptitude required for his training or if his health or morals are in doubt; the apprentice and, where applicable, his legal representative must be heard beforehand;
c.
the training cannot be completed or can only be completed under fundamentally different conditions.


Art. 346 1. Disdetta anticipata

1 Durante il tempo di prova, il rapporto di tirocinio può essere disdetto in qualsiasi tempo con un preavviso di sette giorni.

2 Il rapporto di tirocinio può essere disdetto immediatamente per cause gravi nel senso dell’articolo 337, segnatamente se:

a.
la persona del mestiere responsabile della formazione non possiede le capacità professionali o qualità personali necessarie per la formazione dell’apprendista;
b.
l’apprendista non possiede le attitudini fisiche o intellettuali indispensabili alla sua formazione o se la sua salute o moralità sono compromesse; l’apprendista e, se del caso, i suoi rappresentanti legali devono essere preventivamente sentiti;
c.
la formazione non può essere terminata o lo può essere soltanto in condizioni essenzialmente diverse da quelle previste.
 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.