1 The prohibition must be appropriately restricted with regard to place, time and scope such that it does not unfairly compromise the employee’s future economic activity; it may exceed three years only in special circumstances.
2 The court may at its discretion impose restrictions on an excessive prohibition of competition, taking due account of all the circumstances; in particular it will have due regard to any consideration made by the employer.
1 Il divieto di concorrenza deve essere convenientemente limitato quanto al luogo, al tempo e all’oggetto, così da escludere un ingiusto pregiudizio all’avvenire economico del lavoratore; esso può superare i tre anni soltanto in circostanze particolari.
2 Il giudice può restringere secondo il suo libero apprezzamento un divieto eccessivo, tenendo conto di tutte le circostanze; egli deve considerare convenientemente una eventuale controprestazione del datore di lavoro.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.