1 A party who terminates the employment relationship unlawfully must pay compensation to the other party.
2 The court determines the compensation taking due account of all the circumstances, though it must not exceed an amount equivalent to six months’ salary for the employee. Claims for damages on other counts are unaffected.
3 Where termination is unlawful pursuant to Article 336 paragraph 2 letter c, compensation may not exceed two months’ salary for the employee.194
193 Amended by No I of the FA of 18 March 1988, in force since 1 Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551).
194 Inserted by No I of the FA of 17 Dec. 1993, in force since 1 May 1994 (AS 1994 804; BBl 1993 I 805).
1 La parte che disdice abusivamente il rapporto di lavoro deve all’altra un’indennità.
2 L’indennità è stabilita dal giudice, tenuto conto di tutte le circostanze, ma non può superare l’equivalente di sei mesi di salario del lavoratore. Sono salvi i diritti al risarcimento del danno per altri titoli giuridici.
3 Se la disdetta è abusiva perché data nel quadro di un licenziamento collettivo (art. 336 cpv. 2 lett. c), l’indennità non può superare l’equivalente di due mesi di salario del lavoratore.192
191 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494).
192 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 1993, in vigore dal 1° mag. 1994 (RU 1993 804; FF 1993 I 609).
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