1 The employment relationship may be terminated at one month’s notice during the first year of service, at two months’ notice in the second to ninth years of service and at three months’ notice thereafter, all such notice to expire at the end of a calendar month.
2 These notice periods may be varied by written individual, standard or collective employment contract; however, they may be reduced to less than one month only by collective employment contract and only for the first year of service.
3 If the employer terminates the employment relationship and if the employee is entitled to paternity leave in accordance with Article 329g before the end of the employment relationship, the period of notice of termination shall be extended by the number of days of paternity leave not yet taken.179
178 Inserted by No I of the FA of 18 March 1988, in force since 1 Jan. 1989 (AS 1988 1472; BBl 1984 II 551).
179 Inserted by Annex No 1 of the FA of 27 Sept. 2019, in force since 1 Jan. 2021 (AS 2020 4689; BBl 2019 3405 3851).
1 Il rapporto di lavoro può essere disdetto per la fine di un mese, nel primo anno di servizio con preavviso di un mese, dal secondo al nono anno di servizio incluso con preavviso di due mesi e in seguito con preavviso di tre mesi.
2 Questi termini possono essere modificati per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo; possono essere resi inferiori a un mese soltanto per contratto collettivo e per il primo anno di servizio.
3 Se il datore di lavoro disdice il rapporto di lavoro e il lavoratore ha diritto a un congedo di paternità ai sensi dell’articolo 329g prima della fine del rapporto stesso, il termine di disdetta è prolungato del numero di giorni di congedo non ancora presi.177
176 Introdotto dal n. I della LF del 18 mar. 1988, in vigore dal 1° gen. 1989 (RU 1988 1472; FF 1984 II 494).
177 Introdotto dall’all. n. 1 della LF del 27 set. 2019, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 4689; FF 2019 2815 3191).
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