220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 332 E. Right to inventions and designs

1 Inventions and designs produced by the employee alone or in collaboration with others in the course of his work for the employer and in performance of his contractual obligations belong to the employer, whether or not they may be protected.

2 By written agreement, the employer may reserve the right to acquire inventions and designs produced by the employee in the course of his work for the employer but not in performance of his contractual obligations.

3 An employee who produces an invention or design covered by paragraph 2 must notify the employer thereof in writing; the employer must inform the employee within six months if he wishes to acquire the invention or design or release it to the employee.

4 Where it is not released to the employee, the employer must pay him separate, appropriate remuneration to be determined with due regard to all pertinent circumstances and in particular the economic value of the invention or design, the degree to which the employer contributed, any reliance on other staff and on the employer’s facilities, the expenses incurred by the employee and his position in the company.

167 Amended by Annex No II to the FA of 5 Oct. 2001 on the Protection of Designs, in force since 1 July 2002 (AS 2002 1456; BBl 2000 2729).

Art. 332 E. Diritti sulle invenzioni e sui design

1 Le invenzioni e i design, tutelabili o no, che il lavoratore ha fatto o ai quali ha partecipato nello svolgimento della sua attività lavorativa e nell’adempimento dei suoi obblighi contrattuali, appartengono al datore di lavoro.

2 Il datore di lavoro può, per accordo scritto, riservarsi l’acquisto delle invenzioni e dei design che il lavoratore ha fatto nello svolgimento della sua attività lavorativa ma non nell’adempimento dei suoi obblighi contrattuali.

3 Il lavoratore che ha fatto un’invenzione o un design conformemente al capoverso 2 deve informarne per scritto il datore di lavoro; questi deve comunicargli per scritto entro sei mesi, se vuole acquistare l’invenzione rispettivamente il design oppure lasciarglieli.

4 Se l’invenzione o il design non sono lasciati al lavoratore, il datore di lavoro deve pagargli uno speciale equo compenso, determinato tenendo conto di tutte le circostanze, segnatamente il valore economico dell’invenzione rispettivamente del design, la cooperazione del datore di lavoro e dei suoi ausiliari, l’impiego degli impianti aziendali e le spese sopportate dal lavoratore nonché la sua situazione nell’azienda.

166 Nuovo testo giusta l’all. n. II 1 della L del 5 ott. 2001 sul design, in vigore dal 1° lug. 2002 (RU 2002 1456; FF 2000 2432).

 

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