220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 326a 2. Piece work rates

1 Where by contract the employee carries out piece work, the employer must inform him of the applicable rate of pay before the start of each task.

2 Should the employer fail to give such information, he must pay the going rate for identical or comparable work.

Art. 326a 2. Salario

1 Se in virtù del contratto il lavoratore lavora a cottimo, il datore di lavoro deve comunicargli la quota del salario prima dell’inizio di ogni lavoro.

2 Se il datore di lavoro omette tale comunicazione, egli deve pagare il salario secondo la quota stabilita per un lavoro uguale o analogo.

 

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