1 The employer is entitled to issue general directives and specific instructions regarding the performance of the work and the conduct of employees in his business or household.
2 The employee must comply in good faith with the employer’s general directives and specific instructions.
1 Il datore di lavoro può stabilire direttive generali sull’esecuzione del lavoro e sul comportamento del lavoratore nell’azienda o nella comunione domestica e dargli istruzioni particolari.
2 Il lavoratore deve osservare secondo le norme della buona fede le direttive generali stabilite dal datore di lavoro e le istruzioni particolari a lui date.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.