220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 321d V. Compliance with general directives and instructions

1 The employer is entitled to issue general directives and specific instructions regarding the performance of the work and the conduct of employees in his business or household.

2 The employee must comply in good faith with the employer’s general directives and specific instructions.

Art. 321d V. Osservanza di direttive e di istruzioni

1 Il datore di lavoro può stabilire direttive generali sull’esecuzione del lavoro e sul comportamento del lavoratore nell’azienda o nella comunione domestica e dargli istruzioni particolari.

2 Il lavoratore deve osservare secondo le norme della buona fede le direttive generali stabilite dal datore di lavoro e le istruzioni particolari a lui date.

 

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