1 The employee must carry out the work assigned to him with due care and loyally safeguard the employer’s legitimate interests.
2 He must use the employer’s machinery, work tools, technical equipment, installations and vehicles in the appropriate manner and treat them and all materials placed at his disposal for the performance of his work with due care.
3 For the duration of the employment relationship the employee must not perform any paid work for third parties in breach of his duty of loyalty, in particular if such work is in competition with his employer.
4 For the duration of the employment relationship the employee must not exploit or reveal confidential information obtained while in the employer’s service, such as manufacturing or trade secrets; he remains bound by such duty of confidentiality even after the end of the employment relationship to the extent required to safeguard the employer’s legitimate interests.
1 Il lavoratore deve eseguire con diligenza il lavoro assegnatogli e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del datore di lavoro.
2 Egli deve adoperare secondo le regole le macchine, gli utensili e le installazioni tecniche nonché i veicoli del datore di lavoro e trattarli con cura, come pure il materiale messo a sua disposizione.
3 Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può eseguire lavoro rimunerato per conto di un terzo nella misura in cui leda il dovere di fedeltà verso il datore di lavoro, segnatamente facendogli concorrenza.
4 Durante il rapporto di lavoro, il lavoratore non può utilizzare né rivelare fatti di natura confidenziale, segnatamente i segreti di fabbricazione e di affari, di cui ha avuto conoscenza al servizio del datore di lavoro; egli è tenuto al segreto anche dopo la fine del rapporto di lavoro nella misura in cui la tutela degli interessi legittimi del datore di lavoro lo esiga.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.