220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 291 H. Sub-letting

1 The lessee may sub-let all or part of the leased object with the lessor’s consent.

2 The lessor may refuse his consent to the sub-letting of premises which form part of a leased property only if:

a.
the lessee refuses to inform him of the terms of the sub-lease;
b.
the terms and conditions of the sub-lease are unfair in comparison with those of the usufructuary lease;
c.
the sub-letting gives rise to major disadvantages for the lessor.

3 The lessee is liable to the lessor for ensuring that the sub-tenant or sub-lessee uses the object only in the manner permitted to the lessee himself. To this end the lessor may issue reminders directly to the sub-tenant or sub-lessee.

Art. 291 H. Subaffitto

1 L’affittuario può subaffittare o locare in tutto o in parte la cosa con il consenso del locatore.

2 Il locatore può negare il consenso alla locazione di singoli locali facenti parte della cosa soltanto se:

a.
l’affittuario rifiuta di comunicargli le condizioni della locazione;
b.
le condizioni della locazione, comparate con quelle del contratto principale d’affitto, sono abusive;
c.
la locazione causa al locatore principale un pregiudizio essenziale.

3 L’affittuario è responsabile verso il locatore se il subaffittuario o il conduttore utilizza la cosa in modo diverso da quello permesso all’affittuario. A tale effetto, il locatore può rivolgersi direttamente al subaffittuario o al conduttore.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.