220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 285 3. Breach of duty by the lessee

1 If, despite written warning from the lessor, the lessee continues to act in breach of his duty of care, consideration or maintenance such that continuation of the usufructuary lease becomes unconscionable for the lessor or other persons sharing the building, the lessor may terminate the lease with immediate effect or, for leases of residential and commercial premises, subject to at least 30 days’ notice ending on the last day of a calendar month.

2 However, leases of residential and commercial premises may be terminated with immediate effect if the tenant intentionally causes serious damage to the property.

Art. 285 3. Violazione degli obblighi

1 Qualora la continuazione del rapporto d’affitto non possa più essere ragionevolmente imposta al locatore o agli abitanti della casa perché, nonostante diffida scritta del locatore, l’affittuario persiste nel violare l’obbligo di diligenza, di riguardo per i vicini o di manutenzione, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di affitto di locali d’abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.

2 Il locatore di locali d’abitazione o commerciali può però recedere dal contratto senza preavviso se l’affittuario deteriora intenzionalmente e gravemente la cosa.

 

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