220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 282 2. Lessee in arrears

1 Where, having accepted the property, the lessee is in arrears with payments of rent or accessory charges, the lessor may set a time limit of at least 60 days for payment and notify him that in the event of non-payment the lessor will terminate the lease on expiry of that time limit.

2 In the event of non-payment within the time limit the lessor may terminate the usufructuary lease with immediate effect or, for leases of residential and commercial premises, subject to at least 30 days’ notice ending on the last day of a calendar month.

Art. 282 2. Mora dell’affittuario

1 Quando, dopo la consegna della cosa, l’affittuario sia in mora al pagamento del fitto o delle spese accessorie scaduti, il locatore può fissargli per scritto un termine di 60 giorni almeno per il pagamento e avvertirlo che, scaduto infruttuosamente questo termine, il rapporto d’affitto sarà disdetto.

2 Se l’affittuario non paga entro il termine fissato, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locali d’abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.

 

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