220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 268a II. Objects belonging to third parties

1 The rights of third parties to objects which the landlord knew or should have known do not belong to the tenant and to stolen, lost, missing or otherwise mislaid objects take precedence over the landlord’s special lien.

2 Where the landlord learns only during the lease that objects brought onto the premises by the tenant are not the latter’s property, his lien on them is extinguished unless he terminates the lease as of the next admissible termination date.

Art. 268a II. Cose di terzi

1 I diritti dei terzi sulle cose che il locatore sapeva o doveva sapere non essere del conduttore, come pure quelli sulle cose rubate, smarrite o di cui il possessore è stato altrimenti privato sono poziori al diritto di ritenzione del locatore.

2 Se il locatore apprende solo durante la locazione che le cose introdotte dal conduttore non gli appartengono, il suo diritto di ritenzione su queste cose si estingue, eccetto che dia la disdetta per la prossima scadenza.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.