220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 257f III. Care and consideration

1 The tenant or lessee must use the object with all due care.

2 Where the lease relates to immovable property, the tenant must show due consideration for others who share the building and for neighbours.

3 If, despite written warning from the landlord or lessor, the tenant or lessee continues to act in breach of his duty of care and consideration such that continuation of the lease becomes unconscionable for the landlord or lessor or other persons sharing the building, the landlord or lessor may terminate the contract with immediate effect or, for leases of residential and commercial premises, subject to at least 30 days’ notice ending on the last day of a calendar month.

4 However, leases of residential and commercial premises may be terminated with immediate effect if the tenant intentionally causes serious damage to the property.

Art. 257f III. Diligenza e riguardo per i vicini

1 Il conduttore è tenuto alla diligenza nell’uso della cosa locata.

2 Il conduttore di un immobile deve usare riguardo verso gli abitanti della casa e verso i vicini.

3 Qualora la continuazione del rapporto di locazione non possa più essere ragionevolmente imposta al locatore o agli abitanti della casa perché, nonostante diffida scritta del locatore, il conduttore persiste nel violare l’obbligo di diligenza o di riguardo per i vicini, il locatore può recedere dal contratto senza preavviso; nel caso di locazione di locali d’abitazione o commerciali, con preavviso di 30 giorni almeno per la fine di un mese.

4 Il locatore di locali d’abitazione o commerciali può però recedere dal contratto senza preavviso se il conduttore deteriora intenzionalmente e gravemente la cosa.

 

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