1 The donor may bring action for fulfilment of a proviso that has been accepted by the recipient.
2 Where fulfilment of the proviso is in the public interest, the competent authority may compel fulfilment after the death of the donor.
3 The recipient may refuse to fulfil the proviso if the value of the gift does not cover the expenses occasioned by the proviso and he is not reimbursed for the shortfall.
1 Il donatore può pretendere, a termini del contratto, l’adempimento di un onere accettato dal donatario.
2 Se l’adempimento dell’onere è d’interesse pubblico, può essere richiesto dopo la morte del donatore dall’autorità competente.
3 Il donatario può rifiutarsi all’adempimento dell’onere, quando il valore della liberalità non ne compensi le spese e non gli venga offerto il rimborso della differenza.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.