220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 233 IV. Cash payment

1 The successful bidder must pay in cash unless the auction terms and conditions provide otherwise.

2 The seller may immediately withdraw from the transaction if payment is not tendered in cash or in accordance with the auction terms and conditions.

Art. 233 IV. Pagamento a contanti

1 L’acquirente deve pagare in contanti il prezzo di aggiudicazione, a meno che le condizioni dell’incanto non dispongano altrimenti.

2 Se il pagamento non è fatto in contanti o secondo le condizioni dell’incanto, il venditore può recedere immediatamente dalla vendita.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.