220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 217 B. Conditional purchase and reservation of ownership

1 Conditional purchases of immovable property are not entered in the land register until the condition has been fulfilled.

2 A reservation of ownership may not be entered in the land register.

Art. 217 B. Vendita sotto condizione e riserva della proprietà

1 Se la vendita di un fondo è stata fatta sotto condizione, l’iscrizione registro fondiario avviene solo quando la condizione si sia verificata.

2 La riserva della proprietà non può essere iscritta.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.