220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 20 II. Nullity

1 A contract is void if its terms are impossible, unlawful or immoral.

2 However, where the defect pertains only to certain terms of a contract, those terms alone are void unless there is cause to assume that the contract would not have been concluded without them.

Art. 20 II. Nullità

1 Il contratto che ha per oggetto una cosa impossibile o contraria alle leggi od ai buoni costumi è nullo.

2 Se il contratto è viziato solo in alcune parti, queste soltanto sono nulle, ove non si debba ammettere che senza la parte nulla esso non sarebbe stato conchiuso.

 

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