A person who has undertaken an obligation in favour of a third party may not set off that obligation against his own claims against said party.
Chi si è obbligato a vantaggio di un terzo non può compensare questo debito con ciò che gli deve l’altra parte.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.