220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1173 a. In general

1 No bond creditor may be required by resolution of the community of creditors to tolerate an encroachment on the creditors’ rights other than those envisaged in Article 1170 or to make payments that were neither envisaged in the bond issue conditions nor agreed with him when the bonds were issued.

2 The community of creditors may not extend the creditors’ rights without the consent of the borrower.

Art. 1172 c. Determinazione della maggioranza

1 Nel determinare il capitale in circolazione non si tien conto delle obbligazioni che non conferiscono diritto di voto.

2 Se una proposta non è approvata nell’assemblea degli obbligazionisti con il numero di voti richiesto, il debitore può completarlo, presentando al presidente dell’assemblea, entro due mesi dalla sua riunione, delle dichiarazioni scritte ed autenticate d’adesione, e provocare in questo modo una deliberazione valida.

 

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