220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1150 4. No enforcement of bills of exchange

The provisions of the Debt Collection and Bankruptcy Act of 11 April 1889827 governing the enforcement of bills of exchange do not apply to payment instructions to order.

Art. 1149 3. Conseguenze dell’accettazione

1 Chi accetta volontariamente l’assegno all’ordine è obbligato come se avesse accettato una cambiale.

2 Il portatore non può tuttavia esercitare il regresso prima della scadenza, se l’assegnato è fallito o ha sospeso i pagamenti o se una esecuzione contro di lui è riuscita inutile.

3 Parimente il portatore non può esercitare il regresso prima della scadenza in caso di fallimento dell’assegnante.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.