1 Chi accetta volontariamente l’assegno all’ordine è obbligato come se avesse accettato una cambiale.
2 Il portatore non può tuttavia esercitare il regresso prima della scadenza, se l’assegnato è fallito o ha sospeso i pagamenti o se una esecuzione contro di lui è riuscita inutile.
3 Parimente il portatore non può esercitare il regresso prima della scadenza in caso di fallimento dell’assegnante.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.