220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1144 XIII. Reservation of Specific Law

The special provisions governing Swiss post office cheques are reserved.

Art. 1143 XII. Applicazione del diritto cambiario

1 Le disposizioni seguenti del diritto cambiario si applicano all’assegno bancario:

1.
articolo 990 sulla capacità di obbligarsi in via cambiaria;
2.
articolo 993 sulla cambiale all’ordine del traente, tratta sul traente o tratta per conto di un terzo;
3.
articoli 996 a 1000 su le differenze in caso di somma scritta più volte, le firme di persone incapaci di obbligarsi, la firma senza poteri, la responsabilità del traente e la cambiale in bianco;
4.
articoli 1003 a 1005 sulla girata;
5.
articolo 1007 sulle eccezioni cambiarie;
6.
articolo 1008 sui diritti derivanti dalla girata per procura;
7.
articoli 1021 e 1022 su la forma e gli effetti dell’avallo;
8.
articolo 1029 sul diritto alla quietanza e sul pagamento parziale;
9.
articoli 1035 a 1037 e 1039 a 1041 sul protesto;
10.
articolo 1042 sull’avviso;
11.
articolo 1043 sulla dispensa dal protesto;
12.
articolo 1044 sulla responsabilità solidale degli obbligati in via cambiaria;
13.
articoli 1046 e 1047 sul regresso di chi ha pagato la cambiale e sul diritto alla consegna della cambiale, del protesto e della quietanza;
14.
articolo 1052 sull’indebito arricchimento;
15.
articolo 1053 sul trasferimento della provvista;
16.
articolo 1064 sui rapporti dei duplicati tra loro;
17.
articolo 1068 sulle alterazioni;
18.
articoli 1070 e 1071 sull’interruzione della prescrizione;
19.
articoli 1072 a 1078 e 1079 capoverso 1 sull’ammortamento;
20.
articoli 1083 a 1085 su l’esclusione dei giorni di rispetto, il luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale, e la sottoscrizione di propria mano;
21.
articoli 1086, 1088 e 1089 sul conflitto delle leggi riguardanti la capacità di obbligarsi in via cambiaria, gli atti necessari all’esercizio e alla preservazione dei diritti cambiari e l’esercizio del regresso.

2 Non si applicano all’assegno bancario le disposizioni di questi articoli riguardanti l’accettazione della cambiale.

3 Per essere applicabili all’assegno bancario, gli articoli 1042 capoverso 1, 1043 capoversi 1 e 3, e 1047 sono completati nel senso che il protesto può essere sostituito dalla dichiarazione prevista nell’articolo 1128 numeri 2 e 3.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.