220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1142 c. Law of domicile

A claim for unjust enrichment against the drawee or the domiciliate is determined according to the law of the country in whose territory these persons are resident.

Art. 1141 b. Legge del luogo di pagamento

La legge del Paese, nel quale è pagabile l’assegno bancario, determina:

1.
se l’assegno bancario è necessariamente a vista o se può essere tratto a certo tempo vista e parimente quali sono gli effetti d’una postdata;
2.
il termine di presentazione;
3.
se l’assegno bancario può essere accettato, certificato, confermato o vistato e quali sono gli effetti di queste menzioni;
4.
se il portatore può richiedere un pagamento parziale e se è obbligato a riceverlo;
5.
se l’assegno bancario può essere sbarrato o munito della clausola «da accreditare» o di una espressione equivalente e quali sono gli effetti dello sbarramento o di detta clausola o espressione equivalente;
6.
se il portatore ha diritti speciali sulla provvista e quali;
7.
se il traente può revocare l’assegno bancario o fare opposizione a che sia pagato;
8.
i provvedimenti da prendere in caso di perdita o di furto dell’assegno bancario;
9.
se occorre un protesto o una constatazione equivalente per preservare il diritto di regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.