1 A person who, acting in his own name, has entered into a contract whereby performance is due to a third party is entitled to compel performance for the benefit of said third party.
2 The third party or his legal successors have the right to compel performance where that was the intention of the contracting parties or is the customary practice.
3 In this case the obligee may no longer release the obligor from his obligations once the third party has notified the obligor of his intention to exercise that right.
1 Chi, agendo in proprio nome, stipulò una prestazione a vantaggio di un terzo, ha diritto di chiedere che la prestazione al terzo sia fatta.
2 Il terzo o il suo avente causa può chiedere direttamente l’adempimento, se tale fu l’intenzione degli altri due o se tale è la consuetudine.
3 In questo caso il creditore non può più liberare il debitore, tostochè il terzo abbia dichiarato a quest’ultimo di voler far valere il suo diritto.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.