220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1089 c. Exercise of right of recourse

The time limits for exercising rights of recourse are determined for all interested parties by the law of the place in which the bill of exchange was drawn.

Art. 1088 b. Atti necessari all’esercizio e alla preservazione dei diritti cambiari

La forma e i termini del protesto, come pure la forma degli altri atti necessari all’esercizio o alla preservazione dei diritti derivanti dalla cambiale e dal vaglia cambiario, sono determinati dalla legge del Paese nel cui territorio deve essere levato il protesto o eseguito l’atto.

 

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