1 Declarations in respect of bills of exchange must be signed by hand.
2 The signature by hand may not be replaced by a mechanical reproduction thereof, by a mark, even if authenticated, or by any other form of authentication by notary.
3 The signature of a blind person must be authenticated.
1 La presentazione per l’accettazione o per il pagamento, il protesto, la domanda d’un duplicato della cambiale e tutti gli altri atti da farsi presso una determinata persona devono eseguirsi nel locale in cui essa tratta i propri affari o, in mancanza di questo, nella sua abitazione.
2 Il banco o l’abitazione devono essere diligentemente ricercati.
3 Qualora tuttavia sia riuscita vana la ricerca fattane presso l’autorità di polizia o l’ufficio postale del luogo, non occorrono altre indagini.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.