220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1085 3. Signature by hand; blind person’s signature

1 Declarations in respect of bills of exchange must be signed by hand.

2 The signature by hand may not be replaced by a mechanical reproduction thereof, by a mark, even if authenticated, or by any other form of authentication by notary.

3 The signature of a blind person must be authenticated.

Art. 1084 2. Luogo in cui debbono eseguirsi gli atti relativi alla cambiale

1 La presentazione per l’accettazione o per il pagamento, il protesto, la domanda d’un duplicato della cambiale e tutti gli altri atti da farsi presso una determinata persona devono eseguirsi nel locale in cui essa tratta i propri affari o, in mancanza di questo, nella sua abitazione.

2 Il banco o l’abitazione devono essere diligentemente ricercati.

3 Qualora tuttavia sia riuscita vana la ricerca fattane presso l’autorità di polizia o l’ufficio postale del luogo, non occorrono altre indagini.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.