1 The call for presentation of the bill of exchange must be published in the Swiss Official Gazette of Commerce.821
2 In special cases the court may adopt other appropriate means for publicising the call for presentation.
821 Amended by No I of the FA of 19 June 2020 (Company Law), in force since 1 Jan. 2023 (AS 2020 4005; 2022 109; BBl 2017 399).
1 Il termine per produrre la cambiale non dev’essere minore di tre mesi, né maggiore di un anno.
2 Per le cambiali scadute il giudice può tuttavia stabilire un termine minore di tre mesi, se venisse prima a compiersene la prescrizione.
3 Il termine decorre per le cambiali scadute dal giorno in cui fu pubblicata la prima diffida, per le cambiali non ancora scadute dalla scadenza.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.