220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1064 b. Relationship between duplicates

1 Where payment is made on one duplicate of the bill, the rights under all others are extinguished even if they do not bear a comment to the effect that payment on one renders all the others invalid. However, the drawee remains liable for any duplicate accepted that has not been returned to him.

2 Where an endorser has transferred the duplicates to a number of different persons, he and his subsequent endorsers are liable for duplicates bearing their signature which have not been surrendered.

Art. 1063 a. Diritto a più esemplari

1 La cambiale può essere tratta in più esemplari identici (duplicati).

2 I duplicati devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettante cambiali distinte.

3 Il portatore può chiedere il rilascio di duplicati a sue spese, salvo che dalla cambiale risulti che essa è tratta come sola di cambio. A tale effetto egli deve rivolgersi al suo girante immediato il quale è tenuto a prestare l’opera sua verso il proprio girante e così di seguito fino al traente. I giranti sono tenuti a riprodurre le girate sui duplicati.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.