220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1038 e. For partial acceptance

Where the bill of exchange is accepted for only part of the bill amount and protest is made for that reason, a copy must be made of the bill of exchange and the protest made on such copy.

Art. 1037 d. Forma

1 Il protesto dev’essere steso sopra un foglio separato, che è aggiunto alla cambiale.

2 Se il protesto è levato su presentazione di più esemplari della medesima cambiale o su presentazione dell’originale e di una copia, basta aggiungere il protesto ad uno degli esemplari o all’originale della cambiale.

3 Menzione dev’essere fatta di questa operazione sugli altri esemplari o sulla copia.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.