220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1013 3. Duty to present after-sight bills

1 An after-sight bill must be presented for acceptance within one year of the date on which it was drawn.

2 The drawer may stipulate a shorter or longer time limit.

3 The endorser may stipulate a shorter time limit for presentation.

Art. 1012 2. Ordine o divieto di presentazione

1 In qualsiasi cambiale il traente può prescrivere che essa sia presentata per l’accettazione, fissando o non fissando un termine.

2 Egli può vietare nella cambiale che essa sia presentata alla accettazione, a meno che non sia pagabile presso un terzo, o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, o sia tratta a certo tempo vista.

3 Egli può anche prescrivere che la presentazione per l’accettazione non abbia luogo prima di un certo termine.

4 Ogni girante può prescrivere che la cambiale sia presentata per l’accettazione, fissando o non fissando un termine, salvo che il traente l’abbia dichiarata non accettabile.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.