220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 1005 b. Guarantee function

1 Unless the bill contains a comment to the contrary, the endorser is liable for acceptance and payment.

2 He may forbid further endorsement of the bill; in this case he is not liable to persons to whom the bill is further endorsed.

Art. 1004 a. Funzione di trasferimento

1 La girata trasferisce tutti i diritti inerenti alla cambiale.

2 Se la girata è in bianco, il portatore può:

1.
riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;
2.
girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata;
3.
trasmettere la cambiale a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla.
 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.