220 Federal Act of 30 March 1911 on the Amendment of the Swiss Civil Code (Part Five: The Code of Obligations)

220 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni)

Art. 10 III. Entry into effect of a contract concluded in the parties’ absence

1 A contract concluded in the parties’ absence takes effect from the time acceptance is sent.

2 Where express acceptance is not required, the contract takes effect from the time the offer is received.

Art. 10 III. Inizio degli effetti del contratto fra assenti

1 Se il contratto è conchiuso fra assenti, i suoi effetti incominciano dal momento in cui fu spedita la dichiarazione di accettazione.

2 Ove non occorra accettazione espressa, gli effetti del contratto cominciano dal ricevimento della proposta.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.