The cantons shall periodically monitor the management of data under Articles 83 and 84 and data security under Article 85.
I Cantoni verificano periodicamente la gestione dei dati secondo gli articoli 83 e 84 come pure la sicurezza dei dati a sensi dell’articolo 85.
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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.