1 The Federal Department of Defence, Civil Protection and Sport (DDPS) defines the strategic planning of official cadastral surveying in consultation with the responsible cantonal authorities.
2 The cantons prepare implementation plans, which serve as the basis for the conclusion of programme agreements in accordance with Article 31 paragraph 2 GeoIG.
3 In case of land reallotments and in areas in which necessary agricultural or forestry reallotments cannot be carried out in the foreseeable future, the technical work of data acquisition for the «landownership» information layer is performed using a simplified procedure. The DDPS specifies the technical requirements.
9 Amended by No I of the O of 21 May 2008, in force since 1 July 2008 (AS 2008 2745).
1 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) stabilisce la pianificazione strategica per la misurazione ufficiale dopo aver consultato l’autorità cantonale competente.
2 I Cantoni allestiscono i piani d’attuazione che costituiscono la base per la conclusione di accordi di programma giusta l’articolo 31 capoverso 2 LGI.
3 In occasione di ricomposizioni particellari e nelle regioni in cui un riordino fondiario o selvicolo necessario non è realizzabile in un prossimo avvenire, i lavori tecnici di rilevamento dei dati relativi al livello d’informazione «beni immobili» sono eseguiti secondo una procedura semplificata. Il DDPS stabilisce i requisiti tecnici.
9 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 mag. 2008, in vigore dal 1° lug. 2008 (RU 2008 2745).
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