1 The cantonal archives, other state archives and the institutions under Article 10 paragraph 4 shall investigate at the request of persons affected whether their archives contain any information on savings of these persons affected. They shall advise and support the persons affected and, following their death, their family members in their search.
2 If the files indicate that in the course of compulsory social measures or placements savings were held in a bank, the bank or its legal successor shall make the required enquiries free of charge at the request of the persons affected or, following their death, of their family members.
1 Gli archivi cantonali, altri archivi dell’ente pubblico e le istituzioni di cui all’articolo 10 capoverso 4 accertano, su richiesta delle persone oggetto di misure, se nei loro archivi vi sono informazioni su depositi a risparmio di dette persone. Forniscono consulenza e sostegno alle persone oggetto di misure nella loro ricerca e, dopo il decesso di queste ultime, ai loro congiunti.
2 Se dagli atti risultano indizi secondo cui durante le misure coercitive a scopo assistenziale o i collocamenti extrafamiliari esistevano depositi a risparmio presso una banca, quest’ultima o l’avente causa procede gratuitamente agli accertamenti necessari su richiesta della persona oggetto di misure e, dopo il decesso di quest’ultima, dei suoi congiunti.
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