211.223.13 Federal Act of 30 September 2016 on Compulsory Social Measures and Placements prior to 1981 (CSMPA)

211.223.13 Legge federale del 30 settembre 2016 sulle misure coercitive a scopo assistenziale e i collocamenti extrafamiliari prima del 1981 (LMCCE)

Art. 11 Inspection of files

1 Persons affected have the right to access the files related to them free of charge in a simple procedure. Their family members shall acquire this right following their death.

2 Other persons have the right to access the files if access is required for academic purposes.

3 While the protective period applies, access to the files shall be granted only if one of the following requirements is met:

a.
the person affected requests access to their personal data;
b.
the person affected consents to disclosure;
c.
the files are being used for purposes not related to specific persons, in particular for academic or statistical purposes;
d.
an authority requires the files in order to fulfil its statutory duties;
e.
other particularly legitimate interests apply.

4 Persons affected may request that disputed or incorrect content in the files be marked and that a counterstatement be added to the files. No person shall have the right to have files handed over, corrected or destroyed.

Art. 11 Consultazione degli atti

1 Le persone oggetto di misure hanno diritto a un accesso semplice e gratuito agli atti che le riguardano. Dopo il loro decesso questo diritto è trasmesso ai congiunti.

2 Se necessario per scopi scientifici, hanno diritto di accedere agli atti anche altre persone.

3 Durante il termine di protezione l’accesso agli atti è concesso soltanto se è adempiuta una delle seguenti condizioni:

a.
la persona oggetto di misure chiede di accedere ai propri dati personali;
b.
la persona oggetto di misure acconsente alla divulgazione;
c.
gli atti sono usati per scopi impersonali, in particolare per scopi scientifici o statistici;
d.
un’autorità necessita degli atti per adempiere i propri compiti legali;
e.
sussistono altri interessi particolarmente degni di protezione.

4 Le persone oggetto di misure possono chiedere che i contenuti controversi o inesatti degli atti siano segnalati e che la loro versione dei fatti sia versata agli atti. Non sussiste alcun diritto alla consegna, alla rettifica o alla distruzione degli atti.

 

This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.