Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 269c capoverso 3 e 316 capoverso 2 del Codice civile1 (CC);
visti gli articoli 15 capoverso 3 e 26 della legge federale del 22 giugno 20012
relativa alla Convenzione dell’Aia sull’adozione e a provvedimenti per la protezione del minore nelle adozioni internazionali (LF-CAA),
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