211.221.36 Ordinance of 29 June 2011 on Adoption (Adoption Ordinance, AdoptO)

211.221.36 Ordinanza del 29 giugno 2011 sull'adozione (OAdoz)

Art. 16 Proposing a child for adoption

The adoption agency may propose a specific child to the future adoptive parents only if the requirements for the placement of the child are fulfilled. In particular, a certificate of suitability must be issued and the cantonal authority must be informed.

Art. 16 Proposta di accoglienza di un adottando

L’ufficio di collocamento in vista d’adozione può presentare ai futuri genitori adottivi una proposta di accoglienza di un adottando soltanto se le condizioni per l’accoglienza sono soddisfatte. Deve in particolare verificare che il certificato d’idoneità è stato rilasciato e che l’autorità cantonale è stata informata.

 

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Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.