210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 963 a. For an entry

1 Entries in the land register are based on a written declaration by the owner of the immovable property to which the entry relates.

2 No declaration by the owner is required where the acquirer may rely on a provision of the law, a final court judgment or a document having effect equal to that of a court judgment.

3 The officials authorised to execute public deeds may be instructed by the cantons to notify the transactions certified by such deeds for entry in the land register.

Art. 962a 2. Di rappresentanti

Nel registro fondiario può essere menzionata l’identità:

1.
del rappresentante legale, su sua richiesta o su quella dell’autorità competente;
2.
dell’amministratore dell’eredità, del rappresentante degli eredi, del liquidatore ufficiale e dell’esecutore testamentario, su loro richiesta o su quella di un erede o dell’autorità competente;
3.
del rappresentante di un proprietario, di un creditore pignoratizio o del titolare di una servitù irreperibili, su sua richiesta o su quella del giudice;
4.
del rappresentante di una persona giuridica o di un altro soggetto giuridico privi degli organi prescritti, su sua richiesta o su quella del giudice;
5.
dell’amministratore della comunione dei comproprietari per piani, su sua richiesta o su quella dell’assemblea dei comproprietari o del giudice.

670 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

 

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