210 Swiss Civil Code of 10 December 1907

210 Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907

Art. 956b 2. Appeal proceedings

1 The period within which an appeal to the cantonal appellate authorities must be filed amounts to 30 days.

2 Where the land register office refuses to carry out or delays in carrying out a specific official act, however, an appeal may be filed at any time.

676 Inserted by No I 1 of the FA of 11 Dec. 2009 (Register Mortgage Certificates and other amendments to Property Law), in force since 1 Jan. 2012 (AS 2011 4637; BBl 2007 5283).

Art. 956a 1. Diritto di ricorso

1 Le decisioni dell’ufficio del registro fondiario sono impugnabili con ricorso all’autorità designata dal Cantone; è considerato decisione anche l’indebito diniego o ritardo nel compimento di un’operazione ufficiale.

2 Ha diritto di interporre ricorso:

1.
chiunque è particolarmente toccato da una decisione dell’ufficio del registro fondiario e ha un interesse degno di protezione all’annullamento o alla modifica della stessa;
2.
l’autorità cantonale di vigilanza amministrativa, in quanto il diritto cantonale le accordi tale diritto;
3.
l’autorità federale di alta vigilanza.

3 Contro l’avvenuta iscrizione, modifica o cancellazione di diritti reali o annotazioni nel libro mastro non può essere interposto ricorso.

662 Introdotto dal n. I 1 della LF dell’11 dic. 2009 (Cartella ipotecaria registrale e diritti reali), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 4637; FF 2007 4845).

 

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