1 The cantons may levy fees for entry in the land register and for the necessary surveys.
2 No charge may be made for entries relating to land improvements or to land exchanges for the purpose of agricultural consolidation.
1 L’organizzazione degli uffici di registro fondiario, la delimitazione dei circondari, la nomina e la retribuzione dei funzionari nonché l’ordinamento della vigilanza spettano ai Cantoni.
2 Le prescrizioni cantonali, eccettuate quelle sulla nomina e lo stipendio dei funzionari, richiedono l’approvazione della Confederazione.659
659 Nuovo testo giusta il n. II 21 della LF del 15 dic. 1989 concernente l’approvazione di atti legislativi dei Cantoni da parte della Confederazione, in vigore dal 1° feb. 1991 (RU 1991 362; FF 1988 II 1149).
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