1 The Federal Council prescribes the land register forms, issues the necessary regulations and regulates at its discretion the keeping of auxiliary registers.
2 The cantons may establish special provisions governing the registration of rights in rem on land under cantonal law, but such provisions become valid only when approved by the Confederation.
1 Le notificazioni per l’iscrizione nel registro fondiario sono registrate senza indugio in un giornale nell’ordine cronologico della loro presentazione, con l’indicazione del richiedente e della relativa domanda.
2 I documenti all’appoggio dei quali sono fatte le iscrizioni devono essere debitamente allegati e conservati.
3 Nei Cantoni che avranno incaricato l’ufficiale del registro della celebrazione degli atti pubblici, i documenti potranno essere sostituiti da un protocollo avente i caratteri del documento pubblico.
This document is not an official publication. Only the publication of the Federal Chancellery is legally binding.
Il presente documento non è una pubblicazione ufficiale. Fa unicamente fede la pubblicazione della Cancelleria federale. Ordinanza sulle pubblicazioni ufficiali, OPubl.